General purchasing conditions
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO TRA VAGHEGGI S.P.A. ED I PROPRI FORNITORI
Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di acquisto tra Vagheggi S.p.A. (di seguito “Acquirente”) ed i propri Fornitori, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.
Efficacia delle condizioni generali
1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti ed in particolare per Vagheggi S.p.A. da parte dell’Ufficio Acquisti.
1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall’Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
1.4. Le presenti condizioni generali non vincolano comunque l’Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.
Ordini
2.1. Gli ordini formulati dall’Acquirente (per iscritto, via e-mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
2.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto, comunicando ogni eventuale problematica o criticità: l’ordine deve pertanto intendersi perfezionato quando la relativa accettazione perviene all’Acquirente. Nel caso di ordine non seguito da accettazione scritta del Fornitore che tuttavia inizi le lavorazioni ai fini delle forniture, questo deve intendersi perfezionato, ai sensi dell’art. 1327 del Codice civile, nel momento e nel luogo di inizio dell’esecuzione delle suddette lavorazioni; in tal caso, il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente l’inizio dell’esecuzione all’Acquirente.
2.3. L’accettazione dell’ordine rende il Fornitore pienamente garante del fatto che i prodotti forniti siano conformi alle leggi vigenti ed in particolare di settore.
Prodotti
3.1. Eventuali caratteristiche tecniche richieste dall’Acquirente nell’ordine, od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art.1497 del Codice civile.
3.2. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste dall’Acquirente, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Modalità di consegna
4.1. La consegna dei prodotti avviene franco destino, nel luogo indicato nell’ordine.
4.2. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità specificate nell’ordine o comunque preventivamente concordate. Il costo dell’imballaggio, salvo diversi accordi tra le Parti e specificati per iscritto nell’ordine, è a carico del Fornitore.
4.3. Il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all’Acquirente esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall’Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
4.4. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere tassativamente indicato il numero e la data di emissione dell’ordine. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata dall’Acquirente.
4.5. La fattura dovrà essere trasmessa tramite Sistema Di Interscambio (SDI) e una copia di cortesia deve essere spedita agli uffici amministrativi dell’Acquirente o messa a disposizione in formato elettronico. Anche nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data di emissione dell’ordine.
Termini di consegna
5.1. Per la consegna dei prodotti farà fede la data di consegna apposta sui documenti di trasporto.
5.2. Consegne parziali o ripartite sono ammesse solo se pattuite od autorizzate dall’Acquirente preventivamente.
5.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull’ordine sono essenziali ed inderogabili anche ai sensi dell’art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non autorizzata, l’Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l’ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali l’Acquirente, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l’esecuzione della fornitura.
5.4. I prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data di consegna concordata, salvo espressa richiesta dell’Acquirente, potrà essere respinta da Vagheggi S.p.A. ed i pagamenti avranno in ogni caso decorrenza dalla data originariamente prevista di consegnata dell’ordine.
5.5. Per il ritardo della consegna, con esclusione dei casi di forza maggiore, verrà applicata al Fornitore una penale pari al 5% del valore totale della fornitura per ciascuna settimana di ritardo, fatto salvo il diritto dell’Acquirente di richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni riscontrati. Fermo restando quanto sopra disposto, il ritardo del Fornitore che si protragga oltre 2 settimane dalla data prevista per la consegna dei prodotti, costituirà giusta causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art.1456 del Codice civile, sempre fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Prezzo
6.1. I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.
6.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.
Termini di pagamento
7.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale.
7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità. Il pagamento della fattura non costituisce accettazione dei prodotti forniti.
7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno di emissione della fattura, che non potrà essere anticipata rispetto alla data di effettiva consegna della merce. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull’ordine la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull’ordine.
7.4. L’Acquirente Vagheggi S.p.A. non autorizza l’addebito, salvo diversi accordi scritto tra le Parti, di spese di emissione di trattenute o ricevute bancarie a proprio carico.
Incedibilità del credito
8.1. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi.
Garanzie
9.1. Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono conformi a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all’ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell’EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, l’Acquirente da ogni eventuale onere o pregiudizio.
9.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna dei prodotti.
9.3. L’accettazione dei prodotti consegnati all’Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l’Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell’accettazione. In ogni caso, i prodotti ricevuti dall’Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 2 mesi dalla loro consegna.
9.4. Nell’ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta dell’Acquirente, alternativamente a: i) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta dell’Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell’Acquirente; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. L’opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata dall’Acquirente entro 30 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.
9.5. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all’ordine e/o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno a esclusivo conto e rischio del Fornitore, ed inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.
9.6. Il Fornitore manleva l’Acquirente da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne l’Acquirente da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente.
Cause di forza maggiore
10.1. Il Fornitore e/o l’Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
10.2. Colui che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo PEC all’indirizzo vagheggispa@legalmail.it. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuno avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per alcuna delle parti sorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.
Riservatezza di dati ed informazioni
11.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l’Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall’Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall’Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all’azienda dell’Acquirente, etc.
11.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative all’Acquirente da questi indicate come riservate.
12.1. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro della sede dell’Acquirente.